(WAPA) - Tutti gli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr) al di sopra dei duecentocinquanta grammi nel Regno Unito dovranno in futuro essere registrati ed i piloti dovranno superare un corso per la sicurezza. Lo ha affermato il governo britannico che la scorsa settimana ha pubblicato i risultati di uno studio per promuovere lo sviluppo del settore, garantendo allo stesso tempo la sicurezza per i cittadini. Le nuove norme ancora non sono state stabilite nel dettaglio e non si sa da quando verranno applicate. Le autorità intendono anche utilizzare maggiormente il "geo-fencing" - la definizione di aree "recintate" in cui il volo è vietato - definite tramite Gps e memorizzate nei droni- per proteggere le zone sensibili.
Uno studio condotto in Inghilterra - anch'esso pubblicato sabato dal dipartimento dei trasporti britannico - ha riprodotto in laboratorio la collisione di differenti tipologie di aeromobili con droni diversi per peso e dimensioni o con parti di essi, mostrando come l'impatto con gli apparecchi più piccoli possa essere più dannoso di quello con Apr di dimensioni maggiori e dotati di gusci in materiale plastico a protezione dei componenti. I ricercatori hanno dimostrato come un drone di 400 grammi con i motori esposti sia in grado di sfondare il vetro di un elicottero in volo a bassa velocità. Per distruggere i vetri dei velivoli sarebbero necessari invece Apr poco più grandi - anche al di sotto dei 4 chilogrammi - a seconda della fase di volo dell'aeromobile. In UK sono stati registratialmeno 22 incidenti con droni in quattro mesi 2017.
Nei giorni scorsi a Tel Aviv (Israele) un ventenne aveva pericolosamente avvicinato velivoli di linea in prossimità dell'aeroporto per fare delle riprese da caricare sui social media (vedi notizia AVIONEWS).
Avionews 24/7/17
Fin qui quanto estratto dalla notizia riportata da Avionews.
Orbene, la posizione inglese è in linea con la bozza di nuovo regolamento europeo. Infatti si riferisce a soglia di 250g indipendentemente da uso ricreativo/professionale. Anche le difese geofencing sono in linea
Ma in Italia qual è la situazione regolamentare, in particolare per i droni che pesano meno di 25 kg?
- Nelle aree non popolate opportunamente selezionate dall'areomodellista di raggio massimo 200 metri e di altezza non superiore a 70 metri (> 70 m se si è in possesso di attestatoAeCI ) fuori dagli spazi aerei controllati, regolamentati o proibiti (CTR, R, P). Tale area deve essere sotto il controllo dell'aeromodellista al fine non causare rischi a persone e cose. Inoltre si deve mantenere ad una distanza di almeno 5 Km dagli aeroporti. Deve essere applicato il criterio see&avoid, ovvero nel caso di avvistamento di un aeromobile l'aeromodellista deve disimpegnare lo spazio aereo dando precedenza al velivolo.
Ma le contraddizioni del regolamento attuale comportano rischi per disuniforme/minoresicurezza.
Un medesimo mezzo aereo a pilotaggio remoto, acquistato liberamente, viene considerato SAPR o Aeromodello a seconda dell’uso che se ne dichiari. Come se la sicurezza dipende dall’uso privato/professionale. Un privato non è tenuto a mostrare cosa significa per lui sicurezza, benché ne sia completamente - sebbene inconsapevolmente - responsabile, quindi ognuno sceglie come vuole il suo livello di sicurezza, magari anche basso, a discapito del resto della società. Il fatto è che questi mezzi dotati di elettronica di controllo a bordo hanno performance nettamente superiori agli aeromodelli classici e possono essere davvero pericolosi. Mentre un aeromodello tradizionale è costretto a restare a vista del pilota, pena l’instabilità e la pressoché rapida fine del volo, questi droni dotati di controllori e software automatici possono sfuggire al controllo del pilota (se il fatto non è addirittura deliberato) e andare molto lontano o molto in alto. Un comune quadricottero di circa un chilo ha una velocità di salita di 5 m/s, quindi con la sua autonomia di 20 minuti può salire da solo a 6 km, o alla quota che gli consente il radiocomando, ma in ogni caso a quote con possibilità di traffico aereo.
Un paradosso,poi, è che se un privato, amante del fai date, anziché fare foto di piacere alla sua casa, esegue da distanza sufficiente (la norma dice appunto “sufficientemente lontano”) un controllo al tetto o all’impianto fotovoltaico, sta compiendo una cosiddetta “operazione specializzata”. Per la normativa italiana il mezzo non si chiama più aeromodello ma SAPR, ed è quindi assoggettato a sanzioni pesantissime, come quelle per aeromobili da aeroporto, per intenderci. Questo anche se il mezzo pesa poche decine di grammi e la sua piccola autonomia non lo farebbe andare lontano.
Ma a livello di commercializzazione dei droni per uso privato, poi,qual'è la situazione?
Da noi è possibile acquistare nei grandi magazzini o on line di tutto e di più senza alcun tipo di accorgimento.Venditore e acquirente normalmente sono all’oscuro di specifiche regolamentazioni che disciplinano l’uso di droni da parte di privati che vengono acquistati con disinvoltura per il passatempo di adolescenti.
La mancanza di obblighi di informazione, registrazione e assicurazione giocano un ruolo complice nella de-responsabilizzazione, nel falso senso di non bisogno di sicurezza, con conseguente mancanza di sicurezza dei cittadini.
Oggi si può acquistare un micro quadricotteroper uso privato o anche per il gioco dei bambini, dotato di microtelecamera, senza che il venditore informi l’acquirente delle restrizioni cui è assoggettato da ENAC questo “giocattolo” né delle sanzioni cui è assoggettato il genitore del minorenne in caso di violazioni del codice della navigazione aerea, magari per aver volato - inconsapevolmente- in uno spazio controllato (CTR) o proibito (P) sebbene ad altezza di un albero.
Alla luce dei regolamenti in elaborazione del Regno Unito e delle analoghe tendenze UE ci pare di poter dire che sia ormai urgente disciplinare la commercializzazione/uso dei droni impiegati per uso personale, la cui libera e disinformata vendita – al di là di semplici valutazioni economiche e commerciali – può rappresentare sia un torto al consumatore privato disinformato, sia un crescente pericolo in termini non solo di safety ma anche di security.
[1]Pag. 19 Regolamento ENAC
3. Gli aeromodelli con massa al decollo massima minore di 25 kg che rispettano i seguenti limiti: - massima superficie alare di 500 dm2 ; - massimo carico alare di 250 g/dm2 ; - massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3 ; o - massima tensione della sorgente di energia per i motori elettrici, 72 V, misurata a vuoto; o - massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N); - aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o - aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg possono volare nelle ore di luce diurna purché l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e cose. Tali attività possono essere effettuate in aree non popolate opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, e per le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose e fuori dalle ATZ e comunque ad una distanza di almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai relativi sentieri di avvicinamento/decollo. Devono inoltre essere rispettate le regole dell’aria Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Data:16.12.2013 pag. 20 di 21 applicabili inclusa la capacità di “see and avoid”. Le attività di volo possono essere effettuate anche in aree di altezza non superiore a 150 m e di raggio massimo di 300 m, purché l’aeromodellista sia titolare di una abilitazione al pilotaggio di aeromodelli radiocomandati rilasciata da una scuola certificata dall’Aero Club d’Italia e siano rispettate le regole dell’aria applicabili inclusa la capacità di “see and avoid” per l’aeromodellista e il rispetto del concetto di “to be seen” dell’aeromodello da parte degli altri aeromobili.