Il Centro Studi S.T.A.S.A., in collaborazione con ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Istituto di Diritto della navigazione dell’Università La Sapienza di Roma hanno organizzato venerdì 5 Aprile 2013presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour – ROMA, un seminario su: “Sinistri aeronautici: rischi e responsabilità”.
Agli avvocati che hanno partecipato al seminario sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
In occasione del seminario S.T.A.S.A. (Centro Studi Trasporto Aereo, Sicurezza, Ambiente) ha svolto le seguenti tre relazioni (vedi Allegato):
- La giurisprudenza dell’ultimo decennio - prevalenza della norma penale sulle regole tecniche internazionali e comunitarie – impatto su compiti e responsabilità degli operatori aeronautici
Relatore -Dott. Bruno Barra - Presidente S.T.A.S.A.
- Gestione e mitigazione del rischio nelle attività produttive complesse - il sistema aviazione
Relatore -Dott. Maurizio Scholtze - Direttore Comitato Scientifico S.T.A.S.A.
- Le funzioni di polizia della navigazione aerea in ambito aeroportuale – conflitti di responsabilità e problematiche emerse dopo la revisione del CNA
Relatore -Dott. Cesare Francesco Consoli - Vice Presidente S.T.A.S.A.
I temi trattano le evoluzioni normative del sistema aviazione nazionale ed internazionale, ponendo particolare attenzione ai risvolti inerenti talune lacune interpretative della colpa, rinvenibili in molteplici vicende giudiziarie, addossata agli operatori di prima linea - piloti e controllori del traffico aereo - nella fase istruttoria e dibattimentale dei processi che hanno riguardato gli incidenti aerei di Milano Linate (2001), Cagliari (2004) e Ronchi dei Legionari (2004). In particolare, tali incidenti hanno messo in luce una certa inadeguatezza dell’ordinamento giuridico italiano a recepire sia la normativa internazionale e comunitaria che principi di just culture (cultura aeronautica mirata alla prevenzione incidenti). Permane infatti, ancora oggi, una diffusa incertezza di giudizio sul complesso delle norme operative cogenti sotto il profilo operativo, abbinata anche ad una scarsa familiarità, da parte della magistratura inquirente e dei periti di parte, con le discipline aeronautiche rientranti nel dominio del fattore umano e della gestione del rischio, universalmente riconosciute ed adottate dai Paesi aeronauticamente avanzati ed oggi inserite nei principali Regolamenti Europei sulla prevenzione dei sinistri aeronautici. In particolare, nel corso delle fasi processuali di cui in premessa, si è assistito ad una deriva interpretativa tale da relegare le responsabilità sistemiche ad un rango inferiore alle responsabilità dell’operatore giudicando, quest’ultimo, in via esclusiva, per le sue azioni e/o omissioni e prescindendo sia dalla verifica delle componenti tecnologiche, organizzative e procedurali, che direttamente o indirettamente hanno concorso all’innesco dell’incidente esaltandone gli effetti, sia da una attenta verifica del comportamento tenuto dall’operatore rispetto alla normativa tecnica internazionale. Il prevalere in Italia della cultura della colpa (blame culture) sulla cultura della prevenzione (just culture) e la conseguente talvolta disinvolta criminalizzazione (overcriminalization per gli studiosi americani) degli operatori di prima linea (front line) produce pesanti ripercussioni nella essenziale gestione e mitigazione del rischio di cui necessitano le attività produttive complesse come quella aeronautica. Permane, infatti, ancora una scarsa confidenza sia nell’avvalersi,ai fini della prevenzione, di un sistema di segnalazioni volontarie, protetto e confidenziale, conforme allo standard internazionale, sia nell’accogliere il principio della accettabilità del rischio confuso, talvolta, come una arbitraria valutazione degli effetti e non come una strutturata metodologia, così come richiesto dall’ICAO e dalla regolamentazione EU. La metodologia è utilizzata a monte dei cambiamenti di scenario tecnologico e procedurale per testimoniare che i rischi delle operazioni, connessi ai cambiamenti, non solo sono stati scientificamente valutatati ma anche mitigati entro margini tali da giustificare che la probabilità di accadimento ed il relativo grado di severità di una potenziale criticità sono posizionati entro un’area di rischio accettabile per la collettività. A latere, è stata affrontata la disamina sulla controversa questione inerente le funzioni di polizia della navigazione aerea in ambito aeroportuale, nonché sui possibili conflitti di responsabilità e problematiche emerse dopo la revisione del Codice della Navigazione. In particolare, è stata effettuata una panoramica sui ruoli, funzioni e competenze dei diversi attori: ENAC, ENAV e Gestore Aeroportuale e soprattutto quanto, tale interazione, ha riverberato i suoi effetti sul Regolamento di Scalo, ex D.lgs. n. 96/05 che ha riformato la parte aeronautica del Codice della Navigazione. Infine, tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare, ed in particolare il nuovo ruolo assegnato al gestore, è stata rappresentata una qualche perplessità nell’aver delegato a strutture private l’esercizio di quelle competenze in precedenza svolte dalla funzione pubblica. I temi trattati dai relatori sono contenuti in un e-book curato dall'Avv.Fabrizio Bruni e dal Prof.Leopoldo Tullio |